"La responsabilità nell’esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall’intuitus personae, e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l’adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell’esecuzione della medesima, a nulla rilevando la pubblicità sul sito web dello studio legale che a detta del cliente avrebbe ingenerato il legittimo affidamento sul controllo e la verifica dei servizi erogati".
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