L'art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il "danno da vacanza rovinata" come "un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", a patto che l'inadempimento sia "di non scarsa importanza".
Si tratta di un danno a carattere non patrimoniale da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale. Quest'ultimo infatti si traduce in una perdita economica; così se ho perso il bagaglio, questo ha un valore economico e come tale mi deve essere risarcito.
Il danno da vacanza rovinata invece consiste proprio nella perdita di un'occasione di ferie.
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