Nell'ipotesi in cui un condominio sia costituito da più di otto condomini è obbligatoria la nomina di un amministratore, al di sotto di tale numero la nomina può essere facoltativa. L'amministratore deve essere votato a maggioranza dei condomini presenti all'assemblea stessa, rappresentanti almeno la metà del valore millesimale.
Ciascun condomino è legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria affinché in sede di volontaria giurisdizione provveda a nominarne uno. Anche l'amministratore dimissionario può rivolgersi all'autorità giudiziaria per la nomina di un nuovo amministratore o per la sua riconferma senza conseguire alcun risultato.
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