mercoledì 23 agosto 2017

Danneggiamento seguito da incendio

E` punito colui che al solo scopo di danneggiare la cosa altrui appicca il fuoco se dal fatto sorge il pericolo di incendio

Il danneggiamento seguito da incendio è previsto e disciplinato dall'articolo 624 c.p. e consiste nel fatto di colui che al solo scopo di danneggiare la cosa altrui appicca il fuoco ad una cosa propria o altrui se dal fatto sorge il pericolo di incendio. Questo delitto è aggravato se segue l'incendio cioè se a seguito di un danneggiamento in conseguenza di tale fatto - reato si verifichi un incendio. La figura criminosa in oggetto si distingue dall'incendio poichè il fatto e cioè il danneggiamento non viene realizzato col proposito di realizzare un incendio ma con la semplice intenzione di danneggiare una cosa altrui: in effetti il fatto materiale, cioè l'appiccamento del fuoco, può avere per oggetto anche una cosa propria ma deve in ogni caso essere tale da far sorgere se non un incendio, almeno il pericolo di incendio.  

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