Secondo la sentenza di merito n. 1 del 13.01.2017 emessa dal Tribunale Militare di Roma, l'accertato stato di ubriachezza ovvero di intossicazione del militare comandato a svolgere un servizio, non è sufficiente ad integrare gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 47 n. 2 e 139 comma 2 c.p.m.p., essendo altresì necessario dimostrare anche la menomazione od esclusione della propria capacità di prestare il servizio medesimo quale conseguenza dell'intossicazione o ubriachezza stessa.
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