Come indicato dal Ministero della Giustizia, la rappresentanza giudiziale, sia per agire sia per difendersi, della persona non abbiente può esercitarsi attraverso la nomina e l'assistenza di un Avvocato a spese dello Stato, purché le pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del Patrocinio a spese dello Stato, conosciuto dai più come “Gratuito Patrocinio”, vale sia nell’ambito di un processo civile, ivi incluse le procedure di volontaria giurisdizione (quali: separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), sia nel processo amministrativo, contabile e tributario, nonché nel processo penale.
Tale ammissione è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
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