La Prima Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 10447 del 27.04.17 ha rimesso al Primo Presidente della Corte il quesito in base al quale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), la sottoscrizione della banca sia necessaria ad substantiam, al pari di quella dell'investitore, per ottenere una valida conclusione del contratto quadro di gestione e/o di consulenza di portafoglio di investimento, il cui dubbio interpretativo ora si estende a tutti i contratti di investimento e di banca.
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