Preliminarmente dobbiamo capire cosa si intenda per privata dimora mentre è del tutto intuitivo cosa si intenda per appartamento o abitazione.
L'articolo 624 bis del codice penale prevede che Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da trecentonove euro a milletrentadue euro (…) La pena è della reclusione da tre a dieci anni (...) se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
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