Ecco il “fondo patrimoniale”, disciplinato dagli articoli 167 – 171 del vigente Codice Civile: un metodo relativamente semplice ed economico (con riferimento ai beni immobili, l’imposta ipotecaria e catastale sarà dovuta in misura fissa, salvo vi sia trasferimento di proprietà) per attuare un effetto segregativo su propri assets, pur rimanendone proprietari: i beni in fondo patrimoniale, così come i loro frutti, non potranno essere oggetto di azione esecutiva o cautelare, né di iscrizione ipotecaria, né saranno ricompresi in un eventuale fallimento del proprietario, in quanto – come statuito dalla Corte di Cassazione – “patrimonio separato destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori”.
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