lunedì 21 agosto 2017

Vincolo di destinazione: mettere i beni al sicuro

Il “Vincolo di destinazione” prevede un’ulteriore eccezione al principio in base al quale il debitore risponde alle obbligazioni con beni propri

Il “Vincolo di destinazione” è stato introdotto in tempi relativamente recenti (2006, art. 2645 ter c.c.) e  prevede un’ulteriore eccezione al principio di responsabilità patrimoniale generica (in base alla quale, di norma, il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri).
E’ in tal modo possibile destinare determinati asset (per un periodo massimo di novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria) alla realizzazione di specifici scopi, gravando gli stessi con apposito vincolo, cui dare apposita pubblicità.
E’ il caso di affermare con sicurezza che in tal modo si attua un pieno effetto segregativo su tali beni (e sui loro frutti), che divengono così pignorabili solamente per debiti contratti per il fine di destinazione.

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