Il reato di atti persecutori, previsto e punito dall’ art. 612 bis c.p., meglio conosciuto come stalking, punisce la condotta di colui che, con azioni reiterate nel tempo, minaccia o molesta taluno cagionando allo stesso un perdurante e grave stato d’ ansia, tale da compromettere o alterare le proprie abitudini di vita ovvero ponga in essere delle condotte idonee a determinare nella persona offesa un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto o di persona comunque legata da relazione affettiva con lo stesso.
Quali sono dunque le azioni ritenute idonee a configurare la condotta tipica del reato che ci occupa?
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |