Secondo la Commissione Tributaria provinciale di Milano, Sent. 4357/2017, se la cartella non reca i criteri di calcolo degli interessi, va annullata per difetto di motivazione. Il tutto facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 7 Statuto dei diritti del Contribuente.
Occorre precisare che tale prinicipio pare convenientemente applicabile al favore del contribuente solo nell'ipotesi in cui la cartella sia il primo atto impositivo ricevuto dal contribuente (art. 36 bis e ter del DPR 600/73), ovvero nella classica ipotesi di recupero di imposte non versate.
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