martedì 22 agosto 2017

Donazioni: alcuni chiarimenti (parte prima)

"Ma se mando un bonifico a mio figlio, mia moglie, fratello/sorella o altro parente, devo pagare l’imposta sulle donazioni?" Alcuni chiarimenti (1):

Innanzitutto, è bene ricordare che:
Il bonifico bancario di una somma di denaro in favore di un soggetto, la cui causale sia una donazione, impone il pagamento dell’imposta sulle donazioni, salvo in alcuni casi espliciti che spiegherò più avanti. 
L’imposta va pagata anche se la donazione non avviene con atto notarile, formalità prevista dal codice civile, ma solo per le donazioni di non modico valore; la sanzione per la mancanza di atto pubblico è la nullità della donazione nei confronti delle parti (donante e donatario) e degli altri interessati (ad esempio gli eredi del donante). Tale nullità riguarda solo gli effetti civilistici della donazione, mentre l’atto resta ugualmente valido – e comunque rilevante – nei confronti del fisco. Quindi, a prescindere dalla forma utilizzata per la donazione (semplice bonifico, bonifico accompagnato da scrittura privata di donazione, bonifico a seguito di atto notarile), i rapporti con l’erario non possono essere trascurati.

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