E’ quanto afferma la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19746 del 09 Agosto 2017.
Il fatto
In primo grado, il Tribunale accoglieva le richieste dell’ex marito di rivisitazione delle condizioni economiche imposte in sede di separazione, in base alle quali l'uomo doveva versare 1.800 euro al mese a ciascuno dei figli e 1.600 euro a favore della ex.
Veniva, quindi, azzerato il mantenimento per il primogenito, ritenuto ormai autosufficiente, e ridotto l'assegno per l'altro figlio.
Con la stessa Sentenza, tuttavia, il Tribunale, accogliendo la domanda dell’ex moglie, statuiva un sostanziale aumento dell'assegno mensile (da 1.600 a 2.400 euro) in relazione all'incremento delle disponibilità economiche del marito conseguenti alla riduzione dell'onere contributivo a favore dei figli.
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