Spesso accade che dopo anni e anni di giudizio la parte processualmente vittoriosa debba scontrarsi con l’impossibilità (apparente) a poter conseguire il proprio diritto di natura economica a causa del fatto che il soggetto soccombente con uno e più atti dispositivi si è nelle more spogliato di tutti o quasi i propri averi rendendo il diritto di credito interamente o parzialmente inesigibile.
Non tutti sanno che in tali casi vi è un rimedio rappresentato dalla c.d. “azione revocatoria” prevista dall’art. 2901 c.c. che è quello strumento volto alla tutela del diritto del creditore avente la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata a quest’ultimo dal patrimonio del suo debitore al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito.
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