Illegittima segnalazione CRIF: art. 700 c.p.c.
Vi sono state alcune ordinanze emesse da alcuni Tribunali Italiani, che hanno considerato legittimo il ricorso all’art. 700 c.p.c., provvedimento d’urgenza, per la segnalazione illegittima del consumatore presso le Centrali Rischi quale l'EURISC, gestito dalla CRIF Spa. Sul punto anche l’orientamento della Suprema Corte è costante.
L’iscrizione presso la CRIF avviene quando vi è stato il ritardo nel pagamento di più di due rate di un finanziamento.
Quando ci troviamo innanzi ad un ritardo incolpevole del consumatore nel pagare le rate, vi è la possibilità per lo stesso di ricorrere all’art. 700 c.p.c. innanzi all’Autorità Giudiziaria, citando l’intermediario, e ottenere la dichiarazione di illegittimità della segnalazione "a sofferenza" presso i sistemi di informazioni creditizie.
Leggi tutto l'articolo.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |