L'orientamento giurisprudenziale recente riconosce il valore abilitante ai diplomi ITP purchè rientranti nell'elenco di cui all'allegato C al DM n. 339/1998 ai sensi dell'art. 2 del medesimo DM n. 39/1998.
Il possesso di tali diplomi consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria e pertanto ad essi veniva attribuito valore di "titolo abiltante all'insegnamento" senza alcuna necessità qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso di conseguire il titolo abiltativo ulteriore.
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