La Corte di Cassazione Civile, Sez. lavoro, con sentenza del 1° agosto 2017, n. 19089, conferma il principio per cui è punibile con il licenziamento il lavoratore che svolge una attività extralavorativa durante il periodo di malattia, avvalorando la possibilità, per il datore di lavoro, di eseguire in proprio accertamenti di circostanze di fatto, idonee a dimostrare l'insussistenza della malattia o e, in particolare, ad accertamenti a provare lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa.
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