venerdì 4 agosto 2017

Lo scioglimento dell'unione civile

La nuova disciplina introduce una procedura più semplice rispetto a quella prevista per il matrimonio

Molte sono le analogie tra unioni civili e matrimonio tanto che si può affermare che, fatta eccezione per le norme dettate in materia di filiazione (che, per volontà dell'attuale legislatore, non si applicano alle unioni civili) e salvo altre eccezioni (v. ad esempio l'obbligo di fedeltà, che nelle prime non sussiste), tra i due istituti vi sia una sostanziale simmetria. 
Una parziale differenza tra le due figure giuridiche, tuttavia, sussiste anche per quanto riguarda la procedura prevista per ottenere lo scioglimento dell'unione civile. Il rinvio che la legge n. 76/2016 (dettata in materia di unioni civili) fa all'art. 3 della legge sul divorzio, infatti, pur richiamando la maggior parte delle ipotesi ivi previste, esclude ogni riferimento alla separazione. 

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