martedì 29 agosto 2017

Imposte e contratti atipici di mantenimento

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 113/2017 in materia di determinazione della base imponibile nei contratti atipici di mantenimento

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 113/E del 25 agosto 2017, ha chiarito che la norma di cui all'art. 1 comma 497, l. 23 dicembre 2005, n. 266, è applicabile anche ai contratti atipici di mantenimento
La disposizione normativa in parola prevede che "In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento". 

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