mercoledì 2 agosto 2017

Nullo il trasferimento di denaro a mezzo bonifico

Il trasferimento di somme rilevanti ai figli a mezzo bonifico bancario, configurando una donazione diretta, è atto nullo per difetto di forma solenne

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 hanno stabilito che “il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore”.

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