martedì 1 agosto 2017

I poteri delle commissioni tributarie

La Cassazione ha assunto in passato l’orientamento secondo cui il processo tributario era da considerare “misto" ossia inquisitorio e dispositivo

- L’art.7  del D.lgs.n°546/1992. Limiti ai poteri istruttori dei Giudici tributari: 
La previsione normativa di cui all’art.7 del D.lgs.n°546/1002  dispone testualmente: “Le Commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta”. Il presente lavoro partendo proprio dall’analisi del dato normativo, focalizza gli aspetti tecnici e procedurali più significativi demandati al Giudice tributario in chiave istruttoria”.  
Dalla lettura testuale della previsione normativa  di cui sopra,  si evince inequivocabilmente che l’oggetto del procedimento instaurato davanti al Giudice tributario viene determinato dalle parti in causa le quali hanno un potere dispositivo pieno; mentre nella ricerca delle prove una volta formatosi il quid disputandum è affidato alla Commissione tributaria adita. 

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