Allorchè il coniuge proponga domanda di separazione personale dall’altro, sarà il Presidente del Tribunale competente a decidere a chi sarà assegnata la casa già coniugale.
Detta assegnazione prescinde dal diritto di proprietà: il coniuge che otterrà l’assegnazione, potrà abitarvi in via esclusiva, pur se non proprietario neppure per quota.
Da ciò discende il conseguente diritto di escludere il non assegnatario e di tutelare tale situazione in caso di turbativa o di spoglio.
Qualora il Presidente del Tribunale non indichi il termine entro il quale il coniuge debba lasciare la casa nella piena disponibilità dell’altro, detta disponibilità si intenderà immediata e da detto momento si potranno configurare violazioni, di natura civilistica e/o penalistica (dalla tutela del possesso al risarcimento del danno, al reato di violazione del domicilio).
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