Secondo la giurisprudenza prevalente il lastrico solare, anche se di uso esclusivo, assolve comunque ad funzione di copertura dell’edificio condominiale. Pertanto, le relative spese, nonché eventuali risarcimenti dei danni, vanno suddivise secondo i criteri dettati dall'art. 1126 cc, ovviamente, se non esiste un regolamento di condominio di natura contrattuale che contenga precise disposizioni al riguardo. Pertanto, la spesa è a carico del proprietario esclusivo del lastrico in proporzione di 1/3, e a carico di coloro le cui porzioni immobiliari si trovano al di sotto del lastrico per la proporzione di 2/3, in base alla quantità di superficie effettivamente coperta dal lastrico. Resta inteso, se pur pleonastico precisarlo, che se il danno dovesse risultare proveniente da cose comuni non v’è dubbio alcuno che sarà il Condominio tenuto a risponderne ex art. 2051 cc. Ciò in quanto, in presenza di infiltrazioni dannose dovute a difettosità od omessa manutenzione o ristrutturazione delle condutture, grava sullo stesso, in qualità di custode, l’obbligo di mantenerle e conservarle in maniera tale da evitare la produzione di eventi dannosi (ex multis Trib. Bari 14 gennaio 2010 n. 104).
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