giovedì 12 ottobre 2017

Regola del c.d. "saldo zero"

Se la banca assume che il saldo del conto corrente è negativo, deve conservare gli estratti conto dall'inizio del rapporto

Nella maggior parte dei Tribunali il Decreto Ingiuntivo di pagamento viene concesso anche sulla base degli estratti conto dell'ultimo trimestre; e viene considerato sufficiente il Certificato ex art. 50 Testo Unico Bancario: ossia il saldo del conto la cui veridicità è certificata dal Direttore della Filiale.
Ma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, la banca deve produrre tutti gli estratti conto, sin da quanto è sorto il rapporto. La banca, inoltre, ha interesse a produrre questi estratti conto antecedentemente all'udienza di prima comparizione: ciò se vuole ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ovvero se vuole opporsi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che sia già stata eventualmente concessa.
La regola del "Saldo Zero", in sostanza, comporta che se la banca non produce gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, il primo estratto conto che produce dovrà essere convertito con saldo uguale a zero e da un saldo equiparato a zero si ricalcolano tutti i saldi degli estratti conto successivi; ed è appunto il Consulente Tecnico d'Ufficio che provvederà al ricalcolo del saldo partendo dal dato "saldo zero" su indicazione che gli darà il Giudice all'udienza con cui gli conferisce l'incarico. 

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