Nell’ambito del restyling dei regimi doganali, il nuovo corpus normativo doganale, in vigore dal 1° maggio 2016, ha dettato una serie di disposizioni, comuni a tutti i regimi, dettagliando, poi, particolari regole applicabili a ciascuno di essi.
Tra le regola comuni, vi sono quelle relative al contenuto delle scritture contabili; l’art. 178, § 1, Reg.to (UE) 28 luglio 2015, n. 2446 elenca tutti i requisiti e le informazioni necessariamente presenti nella contabilità dei titolari del regime.
Tra questi, non figura l’inventario dei beni giacenti in deposito doganale.
Come si ricorderà, questo costituiva un adempimento obbligatorio per i gestori dei depositi doganali, i quali, entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del quadrimestre, dovevano presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente l’inventario dei beni allo stato estero giacenti in deposito, unitamente alla contabilità di magazzino dei beni nazionali e comunitari nello stesso presenti.
L’Agenzia delle Dogane, nel comunicato diramato lo scorso 30 gennaio, ha confermato l’abolizione, a decorrere dal 1° maggio 2016, dell’obbligo di presentazione dell’inventario; il che rende superflua, nell’istanza di autorizzazione alla gestione di un deposito doganale, l’indicazione del termine per la presentazione dell’inventario.
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