lunedì 30 ottobre 2017

Retrodatazione del c.d. “periodo sospetto”

Retrodatazione del c.d. “periodo sospetto” in caso di successione tra concordato preventivo e fallimento

Il presente contributo è finalizzato ad analizzare il tema della retrodatazione del c.d. periodo sospetto, in caso di consecuzione di procedure concorsuali, con particolare riguardo al caso della successione del fallimento al concordato preventivo, anche alla luce del fatto che la riforma della l.f. ha modificato il presupposto per l'accesso a tale ultima procedura, che, com’è noto, ora può consistere anche solo nello stato di "crisi" , sicché tra le due procedure i presupposti oggettivi non sono più identici com’era prima.
Sul punto, invero, è intervenuto l’art. 33, primo comma, lett. a-bis), n. 2), d.l. 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7.8.2012, n. 134 che ha introdotto all'art. 69 bis l.f. un secondo comma a mente del quale: <<Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, art. 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese>>.

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