E’ aperta la strada al recupero dei crediti, con una procedura uniforme di ingiunzione europea, introdotta con il Regolamento n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, applicabile ai crediti pecuniari non contestati relativi controversie transfrontaliere di natura civile e commerciale.
Il Regolamento si applica in tutti i Paesi europei, ad esclusione della Danimarca. Ciò significa che nessuna domanda d’ingiunzione di pagamento europea può essere presentata o eseguita in tale Paese.
Per il recupero del credito tramite questa procedura, è necessario che la somma di denaro sia liquida ed esigibile, che almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice che verrà investito della controversia, e che si tratti di rapporti tra imprese o imprese e consumatori ad eccezione di controversie in materia fiscale, doganale o amministrativa, di responsabilità di uno Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri, di regimi patrimoniali della famiglia, di fallimenti, concordati e altre procedure analoghe, di previdenza sociale, di crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali (eccetto in caso di specifico accordo tra le parti, riconoscimento di debito e crediti riguardanti debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene).
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