giovedì 19 ottobre 2017

Circolazione stradale e consumo di alcolici

Guida in stato di ebbrezza e particolare tenuità del fatto

L'articolo 186 del nuovo codice della strada disciplina la guida sotto l'effetto dell'alcool.
Sono previste solo sanzioni amministrative, se il valore corrispondente al tasso alcolemico riscontrato è superiore a 0,5 g/l, ma non superiore a 0,8 g/l.
Vengono comminate, invece, le pene dell'arresto e dell'ammenda, se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l, con aumento delle predette sanzioni penali, se viene superata la soglia corrispondente a 1,5 g/l (è prevista anche l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie quali, ad esempio, la sospensione e la revoca della patente di guida, ecc.).
L'articolo 131 bis del codice penale, inserito dal d.ls n. 28 del 2015, ha introdotto la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ("Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'eseguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133 primo comma del codice penale, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale").

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