lunedì 8 maggio 2017

Danno da vacanza rovinata

E’ possibile chiedere il risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta

La vacanza è un’occasione di piacere, svago e riposo, un vero e proprio periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche e, qualora essa venga rovinata, è giusto che il turista deluso ottenga un risarcimento. 
Orbene, il Codice del Turismo, con l’art. 47 co. 1 D.lgs. n. 79/2011 prevede la possibilità di accordare al turista un risarcimento del danno da vacanza rovinata a causa dell'inadempimento dell’organizzatore, prevedendo che: “Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.  

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