giovedì 25 maggio 2017

Ricorso tributario

Il ricorso tributario è nullo per carenza di motivazione solo in casi di assoluta incertezza

“Ai fini della enunciazione dei motivi previsti a pena inammissibilità del ricorso dall’art. 18 comma 2 lett. e) del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, è sufficiente anche un riferimento sommario ai motivi stessi. Insomma, la sanzione dell’inammissibilità è connessa solo alla mancanza assoluta, ovvero all’assoluta incertezza, ricorrendo quest’ultimo caso, allorquando l’enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l’individuazione del nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.”. 

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