martedì 16 maggio 2017

Vizi delle delibere assembleari societarie

Occorre distinguere i vizi riguardanti la formazione dell'atto e vizi concernenti il contenuto delle deliberazioni

L'assemblea di una società di capitali si esprime mediante deliberazioni che sono approvate secondo un metodo collegiale in base ad un principio maggioritario. Gli artt. 2377 e 2379 c.c. disciplinano l'invalidità delle delibere assembleari di cui si discorre: tali disposizioni occupano un ruolo importante in ambito civilistico poichè riproducono la tradizionale distinzione tra nullità ed annullabilità della disciplina dei contatti anche se le cause di invalidità ed il relativo trattamento delle stesse è delineato in modo autonomo rispetto alla disciplina dei vizi negoziali. In particolare bisogna focalizzare l'attenzione sull'articolo 2377 co. 2 c.c. e 2379 c.c. L'articolo 2377 co. 2 c.c. dunque il primo dei due, stabilisce che sono impugnabili e dunque annullabili le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo societario, purchè non siano affette da vizio di nullità.

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