La parte che recede senza rispettare i termini di preavviso contrattualmente previsti crea evidentemente un pregiudizio in capo alla controparte, pregiudizio che l'indennità sostitutiva del preavviso (corrisposta al lavoratore) o l'indennità di mancato preavviso (trattenuta al lavoratore) hanno la funzione di andare a ristorare.
Orbene, in caso di recesso datoriale, il pregiudizio che subisce il lavoratore licenziato senza preavviso è chiaramente costituito dalla retribuzione che questi avrebbe percepito durante il medesimo periodo di preavviso.
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