giovedì 25 maggio 2017

Concessione edilizia in sanatoria

La Concessione Edilizia in sanatoria richiesta al Comune 20 anni prima dev'essere rilasciata senza costi aggiuntivi!

Se l’istanza di condono era accompagnata da tutta la documentazione prevista dalla legge all’epoca vigente, il Comune non può rifiutarsi - a distanza di tanti anni - di rilasciare la sanatoria e non può pretendere conguagli aggiuntivi. 
Infatti, in tali ipotesi risulta inesorabilmente formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 35, co. 17, L. 724/1994, il quale - con estrema chiarezza - prescrive che: "Il pagamento dell’oblazione dovuta ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , dell’eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all’art. 52, secondo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 , come da ultimo prorogato dall’art. 9, comma 8, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria;..." (in giurisprudenza, si veda TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 17 novembre 2010 , n. 2600; cfr. anche TAR Campania, Salerno, Sez. II, 17 aprile 2013, n. 914). 

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