A mezzo della sentenza n. 11504 del 10.05.2017, la Suprema Corte di Cassazione ha escluso il precedente parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, riconoscendo l’assegno di divorzio al richiedente (solitamente la moglie), soltanto nell’ipotesi in cui non si verta in condizioni di indipendenza economica e/o nelle reali possibilità di procurarsi i mezzi necessari al proprio autonomo sostentamento, tenuto conto della personale capacità lavorativa, dell’eventuale possesso di redditi e di patrimonio propri, della stabile disponibilità di un’abitazione.
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