lunedì 22 maggio 2017

L'assegno di divorzio

Il presupposto dell’attribuzione diviene la mancanza di adeguati mezzi economici o la difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza 10.05.2017 n. 11504, sez. I, ha, come è oramai noto, fondato i requisiti per ottenere l'assegno di divorzio ne "la non indipendenza economica" dell'ex coniuge.  
I principali indici per accertarla sono quattro:  
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;  
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l'assegno; 
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo;  
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. 

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