Dall'analisi degli articoli 2420 bis c.c. e 2486 c.c. si evince la disciplina di una particolare figura di titoli di credito, e cioè le obbligazioni convertibili in azioni. Tale tipologia di obbligazioni attribuiscono ai loro possessori una duplice facoltà alternativa, ottenere in primis dalla società il rimborso del valore nominale dei titoli, ovvero sottoscrivere, secondo il rapporto di cambio già prestabilito nella delibera di emissione, azioni della stessa società, utilizzando somme già versate all'atto di sottoscrizione delle obbligazioni. In tale circostanza, tra la società emittente ed i sottoscrittori delle obbligazioni stesse, si instaura un rapporto di mutuo obbligazionario sul quale nasce e si sviluppa una proposta irrevocabile da parte della società emittente nei confronti dell'obbligazionista riguardante la novazione del rapporto originario in rapporto di partecipazione azionaria.
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