Il termine di presentazione della Dichiarazione Iva 2017 per l’anno d’imposta 2016 è scaduto lo scorso 28 febbraio, con una proroga per “motivi tecnici” al 3 marzo. Superato questo termine, il contribuente è soggetto alle disposizioni sanzionatorie elencate all’articolo 5 del D.Lgs. 471/1997.
E’ considerata valida (ossia “non omessa”) la Dichiarazione annuale Iva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, cioè entro il 28/05/2017. In tal caso, è applicabile la sanzione “fissa” da € 250,00 a € 2.000,00 prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione (in assenza di debito d’imposta), a meno che il contribuente, oltre alla “tardiva” presentazione del modello Iva 2017 (entro 90 giorni), provveda anche a sanare la violazione grazie al ravvedimento operoso.
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