Il criterio per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno di mantenimento al coniuge in sede di divorzio è profondamente cambiato alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione del 10 maggio 2017 n.11504, che ha superato il parametro del “tenore di vita” avuto durante il rapporto matrimoniale per considerare l’assegno come un contributo al mantenimento del coniuge che non sia indipendente economicamente e non abbia la possibilità di rendersi indipendente per ragioni oggettive.
“Una volta sciolto il matrimonio – ha affermato la Corte – il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sia sul piano personale dei coniugi sia sul piano patrimoniale”. Se quindi l’assegno di divorzio è dovuto, lo è non in ragione del rapporto matrimoniale ormai estinto, ma dell’obbligo di solidarietà post coniugale, da cui la natura meramente assistenziale dell’assegno.
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