Il TAR Campania, Napoli, Sez. IV, con sentenza n. 2489 del 9 maggio 2017 ha confermato l'orientamento, secondo cui in tutti i casi di trasferimento di uno studente in una facoltà ad accesso programmato non è necessario il superamento di alcun test di preselezione.
A tale conclusione Il Collegio giunge alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa applicabile, nonché dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del 2015.
L’Adunanza Plenaria, in particolare, ha evidenziando che:
i) “a livello di normazione primaria e secondaria, le uniche disposizioni in materia di trasferimenti si rinvengono ai commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 in materia di “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, che, senz’alcun riferimento a requisiti per l’ammissione, disciplinano il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente”, nel senso che (art. 8) saranno i regolamenti didattici ad assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute, e motivando adeguatamente sul mancato riconoscimento.
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