La pronuncia depositata dai Giudici di Legittimità, ad avviso di chi scrive, è degna di nota per un duplice motivo:
- in primo luogo, come già segnalato in premessa, per avere ritenuto gli Ermellini ammissibile la “cumulabilità” dei cali naturali con i cali tecnici così come prevista dalla normativa di riferimento più volte citata dalla società ricorrente nei giudizi di merito facendo salvo l’onere della prova in capo al soggetto richiedente il beneficio in questione;
- in secondo luogo, proprio con riferimento all’onere probatorio da ultimo richiamato,la possibilità per l’appellante di depositare nuovi documenti eventualmente omessi nel giudizio di primo grado idonei a supportare la fondatezza della domanda posta in sede di gravame.
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