La sottrazione di merce, perpetrata in danno dei vettori, con violenza e/o minaccia nel corso del trasporto, rappresenta un fenomeno dilagante ed in costante crescita in tutta Europa ed in particolare in Italia.
A norma dell’articolo 1693 c.c., nel caso di perdita della merce trasportata, il vettore è esonerato dalla responsabilità solo ove fornisca la prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato ed estraneo alla sua sfera di controllo, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore. Inoltre incombe sul trasportatore l’onere di dimostrare che l’evento rapina fosse, secondo una valutazione compiuta ex ante ed in astratto tenendo conto della situazione concreta nonchè delle misure cautelative adottate o meno dal vettore, al fine di evitare o attenuare il rischio di perdita della merce, qualificabile come imprevedibile ed inevitabile (Cass. Civ. n. 1227/1984; Cass.Civ., n. 2699/1988 ; Cass. Civ., 8.8.1996, n. 7293; Trib. Milano n. 15435/2013).
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