Può accadere che, dopo una separazione, il genitore a cui sono stati assegnati i figli debba o voglia trasferirsi e cambiare città per motivi di lavoro o personali. Può farlo? Resterebbe sempre il collocatario dei figli oppure questi ultimi verrebbero affidati all’altro genitore?
La risposta non è univoca e il nostro ordinamento non prevede norme specifiche in questo caso.
Va innanzitutto detto che, attualmente, a differenza di quanto accadeva poco più di una decina di anni fa, l’affidamento è condiviso (a meno che non ci siano particolari problematiche che fanno optare i giudici per l’affidamento a uno solo dei due ex coniugi). Con l’affidamento condiviso entrambi i genitori hanno diritto (e il dovere) alla gestione dei figli in nome della bigenitorialità nell’interesse del minore. In base all’articolo 337 ter del codice civile “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi (…)”, mentre a ciascun genitore spetta il dovere di “contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli” in misura proporzionale al proprio reddito.
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