La presente indagine è volta a stabilire l’ammissibilità del sequestro conservativo c.d. in mani proprie che si configura allorquando le somme sequestrate sono nella disponibilità del creditore sequestrante il quale le deve al suo debitore, soggetto nei cui confronti il sequestro deve eseguirsi.
L’art. 671 c.p.c., com’è noto, prevede che oggetto del sequestro conservativo possono essere i beni mobili o immobili del debitore o somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
E’ discussa l’ammissibilità del sequestro conservativo c.d. presso se stessi o in mani proprie, laddove il creditore sia a sua volta debitore del suo debitore.
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