Hanno cancellato il tuo volo, ti hanno negato l’imbarco sul volo prenotato o il tuo volo è in ritardo. Oggi esiste nell’ordinamento giuridico comunitario una normativa grazie alla quale il passeggero ha diritto alla tutela dei propri diritti: il Regolamento CE 261/2004 recepito in Italia e che l'Enac ha raccolto nella c.d. Carta dei diritti del passeggero.
Negato imbarco: nozione e diritti del passeggero
In caso di negato imbarco, ossia di rifiuto da parte della vettore aereo di imbarcare il passeggero, in possesso di regolare biglietto, quest'ultimo ha diritto alla compensazione pecuniaria in base all’articolo 7 del reg. CE 261/04, il quale prevede “1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri; b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo”.
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