Spesso tra i proprietari delle c.d. villette a schiera accade che sorgano delle controversie in merito alla partecipazione alle spese relativamente a manufatti che, apparentemente, sembrano rientrare nel novero delle parti comuni di cui all’art. 1117 c.c. e del successivo art. 1117 bis c.c., entrambi per comodità espositiva qui di seguito ritrascritti.
Art. 1117 c.c. - Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
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