mercoledì 22 novembre 2017

L'art. 1337 c.c. come clausola generale

L'applicazione della responsabilità precontrattuale ai contratti conclusi e validi

L’art. 1337 c.c. non si riferisce al solo caso di responsabilità precontrattuale per rottura ingiustificata delle trattative, ma assurge a clausola generale. 
Così la Suprema Corte con sentenza n. 5762 del 23 Marzo 2916 ha affermato in relazione ad un caso di contratto di cessione di marchi e relativamente ad altri marchi non espressamente indicati nel testo del contratto ma individuabili dal tenore letterale del contratto e da comportamenti non equivoci dell’alienante. L’acquirente, stante il mancato richiamo, invocava la responsabilità precontrattuale dell’alienante per non aver correttamente incluso nel contratto altri marchi analoghi a quelli ceduti, con la conseguenza di vedersi ridotto il valore dei marchi acquistati ed utilizzabili sul mercato nazionale. 

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