L’art. 1578 c.c. in tema di “Vizi della cosa locata” (le cui previsioni, com’è noto, sono applicabili, per il disposto dell’art. 1581 c.c., oltre che ai vizi originari dell’immobile anche a quelli sopravvenuti o semplicemente manifestatisi successivamente), stabilisce che:
<< 1. Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. 2. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna>>.
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