mercoledì 15 novembre 2017

Locazione commerciale e irregolarità urbanistica

Ecco i principi sanciti dalla Corte di Cassazione in materia di validità del contratto di locazione e di irregolarità urbanistica dell’immobile locato

L’art. 1578 c.c. in tema di “Vizi della cosa locata” (le cui previsioni, com’è noto, sono applicabili, per il disposto dell’art. 1581 c.c., oltre che ai vizi originari dell’immobile anche a quelli sopravvenuti o semplicemente manifestatisi successivamente), stabilisce che:
<< 1. Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. 2. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna>>.

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