La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 19740 dell’8 agosto 2017 si è espressa per la prima volta - discostandosi da un orientamento sostanzialmente unanime della giurisprudenza di merito - in ordine alla facoltà in capo ai soggetti sovraindebitati di rivolgersi direttamente ai Tribunali per chiedere la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F., ove nel relativo circondario sia presente un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.).
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