martedì 28 novembre 2017

Responsabilità medica dopo la Legge Gelli

Responsabilità del medico e della struttura

L’art.7 co 1 della l.n.24/2017, legge Gelli-Bianco, prevede esplicitamente che la struttura sanitaria pubblica o privata che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal  paziente o non dipendenti della struttura, risponde delle condotte dolose o colpose di questi, a norma degli articoli 1218 e 1228 cc. Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce, invece, che l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 cc,  salvo sia legato contrattualmente col paziente. La norma pone, quindi, un doppio regime di responsabilità per i danni occorsi al paziente: in capo alla struttura grava la responsabilità contrattuale per l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto atipico di spedalità.

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